SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TERAMO, sez. lavoro, 03.02.2021, n. 50
A seguito della modifica dei turni di servizio del Laboratorio di Patologia clinica una Asl abruzzese disponeva che il turno notturno doveva essere garantito solo dal tecnico di laboratorio (con possibilità di chiamare in caso di necessità e per competenza di esami il dirigente responsabile).
Conseguentemente il dato di laboratorio delle analisi richieste in urgenza nelle ore notturne doveva essere fornito direttamente al medico richiedente in assenza della necessaria validazione clinica.
I tecnici di laboratorio avevano allora inviato diverse richieste di modifica dell’ordine impartito, rilevando che a loro competeva la sola validazione e chiedendo, pertanto, il ripristino della presenza della guardia medica notturna a cui competeva la validazione clinica sul risultato delle analisi di laboratorio. I tecnici di laboratorio evidenziavano pertanto che l’ordine di servizio comportava assunzioni di responsabilità che non competevano loro e ne chiedevano pertanto il ritiro, senza però ottenerlo.
I predetti si sono quindi rivolti al Giudice del lavoro al fine di accertare e dichiarare la nullità degli ordini di servizio suindicati.
Il Tribunale di Teramo, sez. lavoro, con sentenza del 3.2.2021, n. 50 ha accolto il ricorso dei tecnici di laboratorio dichiarando che:
- È illegittimo il provvedimento con il quale è stata disciplinata la procedura a cui attenersi per le richieste di analisi in urgenza che prevede la presenza del solo tecnico di laboratorio, in quanto è indispensabile anche la presenza fisica del laureato (dirigente) nel laboratorio nello svolgimento della propria attività lavorativa di certificazione del dato tecnico e di formulazione dei relativi giudizi valutativi
- È illegittimo l’ordine di servizio che costringe il tecnico di laboratorio a lavorare in solitudine senza la collaborazione indispensabile del Dirigente di laboratorio che deve rendere fruibile, mediante la sua validazione clinica, i risultati derivanti dalla validazione tecnica.
- È indispensabile la presenza fisica del dirigente nel laboratorio, nello svolgimento della propria attività lavorativa di certificazione del dato tecnico e di formulazione dei relativi giudizi valutativi e, per l’effetto, è illegittimo prevedere che il tecnico di laboratorio operi da solo, senza la collaborazione del dirigente, perché di fatto si vedrebbe accollato delle responsabilità che non gli competono.
A nulla rileva che sotto il profilo formale al tecnico di laboratorio venga attribuita la sola validazione tecnica, atteso che lo stesso viene comunque privato della collaborazione necessaria con il dirigente e considerato che si tratta di analisi destinate ad esplicare una primaria importanza nel trattamento sanitario che, quindi, richiedono l’intervento del dirigente di laboratorio.