Tribunali
11/01/2025

Tribunale Napoli - Sez. VIII - sentenza 19419/2025 Consulenza tecnica preventiva, senza descrizione dell'inadempimento è inammissibile

Perseguendo primariamente finalità conciliative, la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. deve ritenersi inammissibile allorquando, come nella fattispecie, non sia provato il fumus boni iuris del danno, ossia la probabile esistenza del diritto tutelando nel successivo giudizio di merito; l'omessa indicazione degli specifici inadempimenti dei medici della struttura sanitaria convenuta rende l'indagine che si vorrebbe andare a compiere mediante l'espletamento di CTU inevitabilmente monca e lacunosa.

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