Tar Puglia - Lecce - Sezione terza - Sentenza n. 769 del 12 giugno 2024
Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed
Un’asl pugliese ha indetto una procedura di selezione per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa.
Il candidato primo classificato nella graduatoria di merito formata dalla Commissione, in considerazione del silenzio seguito alla formazione di detta graduatoria, ha dapprima inviato istanza/diffida all’amministrazione con invito a concludere la procedura con il conferimento del predetto incarico quinquennale e, successivamente ha inoltrato ricorso al TAR Puglia per l’accertamento del silenzio-inadempimento, deducendo che, conclusa la procedura selettiva il Direttore generale avrebbe dovuto disporre la sua nomina quale vincitore.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia inerente non già una procedura selettiva volta all’assunzione di nuovo personale pubblico, ma al conferimento di un incarico dirigenziale a personale già incardinato nei ruoli dell’Amministrazione sanitaria e, come tale rientrante non nella giurisdizione amministrativa bensì nella giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria.
La stessa asl ha chiesto la reiezione del ricorso in quando infondato in fatto e in diritto, essendo stato proposto in costanza di un procedimento ancora pendente, come dimostrato dalla circostanza che il Presidente della Commissione di valutazione ha ritenuto necessaria una riconvocazione della stessa Commissione al fine di riesaminare i criteri stabiliti.
Il ricorrente ha depositato una memoria di replica con la quale ha dedotto che il Direttore generale è vincolato ai risultati della selezione operata dalla competente Commissione di valutazione, evidenziando che i criteri applicati dalla stessa per il confronto tra le posizioni dei vari candidati non sono ovviamente modificabili dopo che è avvenuta la conoscenza da parte della commissione dei nomi e dei curricula dei candidati potendo in tal caso adattare i criteri al fine di favorire l’uno o l’altro dei concorrenti.
Richiamando una costante giurisprudenza formatasi in merito il Tar Puglia ha affermato che è pur vero che in tema di pubblico impiego privatizzato gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali hanno natura di determinazioni negoziali, a cui devono applicarsi i criteri generali di correttezza e buona fede, alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione, sicché in capo al dipendente è configurabile una posizione soggettiva di interesse legittimo di diritto privato, ma si tratta pur sempre di una posizione giuridica soggettiva che rientra nella categoria dei diritti di cui all’art. 2907 cod.civ., la cui tutela conseguentemente è affidata al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del lavoro e non già al Giudice amministrativo.
Essendo nella fattispecie il Giudice amministrativo privo di giurisdizione non è conseguentemente esperibile il rimedio del silenzio inadempimento invocato dal ricorrente, per cui il Tar Puglia, con sentenza del12 giugno 2024, n. 769 ha dichiarato il ricorso in argomento inammissibile per difetto di giurisdizione, rimettendo le parti al Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro, avanti al quale la causa potrà essere riassunta.
04 Febbraio 2025