Tar per il Lazio - Sezione Terza Quater - Sentenza n. 23440 del 24 dicembre 2024
Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed
Alcuni specialisti cardiologi, nonché l’Associazione Malattie ipertensione polmonare, si sono rivolti al TAR Lazio, lamentando l’illegittimità del Decreto 14 gennaio 2021 con il quale il Ministero ha determinato gli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica (RM), nella parte in cui sarebbero lese le competenze professionali dei cardiologi, attribuendole ai radiologi, individuati quali medici responsabili della prestazione diagnostica di RM ed esponendo così anche a gravi rischi per la salute i pazienti.
Ad avviso dei ricorrenti, infatti, la previsione secondo cui il responsabile della prestazione diagnostica è lo specialista radiologo, determina l’attribuzione al radiologo della “gestione clinica” del paziente, come medico responsabile della prestazione diagnostica è tenuto a valutare l’opportunità degli esami diagnostici tramite risonanza magnetica prescritti dai medici specialisti in altre discipline, potendo dunque anche scavalcare la decisione clinica del cardiologo. Da ciò risulterebbe un grave danno per i pazienti che si vedrebbero privati delle funzioni specialistiche del cardiologo, con illegittima attribuzione delle stesse funzioni cardiologiche ai medici radiologi che non hanno la specializzazione necessaria per la gestione clinica dei pazienti con patologie cardiache e per la diagnosi delle stesse.
Ad avviso del TAR per il Lazio la doglianza dei ricorrenti non coglie però nel segno.
Il Tar Lazio ha infatti evidenziato che la “prestazione diagnostica” cui si riferisce il decreto è quella relativa all’esecuzione di esami di risonanza magnetica ed al riguardo ha precisato che la decisione di attribuire con il D.M. gravato ai medici radiologi l’esecuzione e la refertazione degli esami di risonanza magnetica appare essere il frutto di una approfondita attività istruttoria che ha visto il coinvolgimento dell’Istituto superiore di sanità, dell’INAIL e del Consiglio superiore di Sanità. La responsabilità diagnostica riferita alle attività di esecuzione e di refertazione degli esami di risonanza magnetica appare strettamente connessa alla specializzazione professionale in diagnostica per immagini e radioterapia, per cui la decisione non pare né illogica, né contradditoria.
Il Tar Lazio ha altresì evidenziato che il Consiglio Superiore di Sanità, nel parere reso sullo schema di Decreto nella seduta straordinaria del 16 aprile 2019, ha precisato che “è corretta la separazione del momento diagnostico dalla responsabilità della gestione clinica del paziente, la prima a carico della figura professionale esperta, per formazione specifica, nelle immagini (e cioè il medico specialista in radiodiagnostica) e la seconda a carico del medico curante del paziente, di qualsiasi branca specialistica si tratti (es. cardiologia, ortopedia, neurologia, chirurgia, ecc.).
L’attribuzione al radiologo concerne l’esecuzione e la stessa eseguibilità della risonanza magnetica con riferimento a ciascun specifico paziente, in ragione della responsabilità che egli si assume nell’esecuzione della prestazione, avendo solo lui la specializzazione necessaria anche per valutare i rischi dell’esposizione ai campi magnetici o altri specifici rischi che l’esecuzione di questo tipo di esame può comportare.
Quanto poi alla collaborazione con gli altri medici il Tar ha precisato che questa è necessariamente presupposta, poiché anche laddove non è esplicitamente menzionata è giocoforza che la stessa prescrizione dell’esame da parte del medico specialista costituisce un elemento fondamentale che il radiologo deve prendere in adeguata considerazione nel valutare la richiesta di esame e ritenere il reale beneficio diagnostico e terapeutico che deriverebbe dall’esecuzione dell’esame di RM.
Con sentenza del 24.12.2024, n. 23440 il Tar Lazio, sezione Terza Quater, ha pertanto rigettato l’istanza di annullamento presentata dai predetti ricorrenti.
04 Febbraio 2025