Decreto Milleproroghe 2025
27/12/2024

Decreto Milleprorghe 2025: Il Testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Decreto Legge 27 dicembre 2024, n. 202 "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi"

Il 27 dicembre il testo è stato assegnato al Senato con la numerazione AS 1337.

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Di seguito una breve sintesi degli articoli di interesse del settore

Art. 4 Disposizioni concernenti termini in materia di salute.

  • Comma 1: permanenza in carica degli organi deputati alla liquidazione coatta amministrativa dell'ente strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI),
  • Comma 2. deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori socio-sanitari ucraini,
  • Comma 3. applicazione delle misure straordinarie per il conferimento di incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione
  • Comma 4. conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione
  • Comma 5. requisiti di partecipazione del personale medico ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del servizio sanitario nazionale nella disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza,
  • Comma 6. rilevazione del fatturato di ciascuna azienda titolare di autorizzazioni all'immissione in commercio di farmaci, sulla base dei dati delle fatture elettroniche,
  • Comma 7. :
    • proroga del termine di validita' dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale
    • Proroga la disciplina per l'attivita' di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al decreto del Ministro della salute 30 agosto 2023, n. 156,
    • adeguamento dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alla riforma sull'accreditamento istituzionale,
    • LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA' PENALE AI CASI DI DOLO E COLPA GRAVE A CARICO DEGLI ESERCENTI UNA PROFESSIONE SANITARIA IN SITUAZIONI DI GRAVE CARENZA DI PERSONALE,
  • Comma 8. incentivi al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale,
  • Comma 9. possibilita' per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, di partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale,
  • Comma 10. possibilita' per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonche' per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale,
  • Comma 11. Al fine di far fronte alla carenza di personale sanitario negli enti e nelle aziende del Servizio sanitario nazionale nonche' di ridurre le liste d'attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'anno 2025, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 220, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono incrementare, a valere sul livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2025, la spesa per prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto sanita' dipendenti dei medesimi enti e aziende nel limite degli importi lordi indicati, per ciascuna regione e provincia autonoma, nella tabella 1 allegata al presente decreto, pari complessivamente a 143.500.000 euro, di cui 101.885.000 euro per i dirigenti medici e 41.615.000 euro per il personale sanitario del comparto sanita'. I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui al presente comma sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 218 e 219, della citata legge n. 213 del 2023 in materia di prestazioni aggiuntive. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 31.400.000 euro per l'anno 2025 e in 3.000.000 di euro per l'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 31.400.000 euro per l'anno 2025 e 3.000.000 di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
  • Comma 12. proroga degli incarichi semestrali di lavoro autonomo per i dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonche' per il personale del ruolo sanitario del comparto sanita', collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonche' per gli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.
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