La Corte costituzionale ha riconosciuto che non sono incostituzionali le previsioni contenute nell’art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Calabria n. 8 del 2024 (Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale della fibromialgia e della elettrosensibilità e istituzione dei relativi registri regionali), volte a promuovere l’istituzione, a livello sia ospedaliero che territoriale, di ambulatori, anche multidisciplinari, dedicati all’attività gratuita di screening, trattamento e gestione degli esiti della fibromialgia.