La giornata di riposo concessa al lavoratore turnista, successiva a un turno notturno di 12 ore, deve essere ritenuta come giorno di riposo compensativo. Questo risponde alla necessità di ristoro del lavoratore per la maggiore gravosità del turno prolungato, giustificando così il diritto alla corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 44, comma 3, del CCNL comparto sanità.