Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed
Il Direttore di una Unità di struttura complessa di un’Azienda sanitaria molisana ha impugnato gli atti aziendali con i quali sarebbero state sottratte alla struttura da lui diretta parti delle competenze già ad essa ascritte, deducendone l’illegittimità diretta e derivata per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, difetto di motivazione, contraddizione tra atti e provvedimenti della medesima amministrazione, sviamento di potere e irragionevolezza.
In resistenza al predetto ricorso si è costituita l’Amministrazione sanitaria intimata, eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario, in ragione della natura degli atti impugnati e dei poteri espressi dall’Amministrazione mediante la loro emissione.
Con sentenza del 13.5.2024, n. 150 il Tar per il Molise ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione.
Lo stesso TAR ha evidenziato che a tale conclusione conduce innanzitutto il comma 1 bis dell’art. 3 della L. n. 502/1992, istitutiva delle Aziende sanitarie locali, il quale dispone: “In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonoma imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali. L’atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica”.
Tale norma ha introdotto quindi una specifica disciplina dell’attività organizzativa delle aziende sanitarie, qualificando gli atti concernenti l’organizzazione e il funzionamento aziendale quali atti di diritto privato.
Di conseguenza, ai fini del riparto di giurisdizione, la materia dell’organizzazione interna delle suddette aziende viene sottratta alla generale regola processuale secondo la quale, nelle controversie afferenti i rapporti di pubblico impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, la giurisdizione amministrativa permane rispetto ai giudizi che involgano l’impugnazione di atti di c.d. macroorganizzazione.
Tutto ciò posto il Tar Molise ha affermato che l’impugnativa di parte ricorrente deve nel suo complesso essere senz’altro dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario, salva la facoltà, in virtù del principio della traslatio iudicii, di riproposizione della domanda dinanzi al secondo.
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