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19/11/2024

Conferimento incarico direzione struttura complessa: le controversie sono devolute al giudice amministrativo e non più all’autorità giudiziaria ordinaria

Consiglio di Stato – Sentenza n. 08344/2024 del 18/10/2024
Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Un ente sanitario ha indetto un avviso pubblico avente ad oggetto il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di una struttura complessa.

La procedura, conclusasi con l’attribuzione dell’incarico al concorrente primo in graduatoria, è stata impugnata avanti il TAR da altro candidato.

Il Tar non ha però accolto il ricorso evidenziando che sono devolute al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, mentre resta la giurisdizione del giudice amministrativo nella sola ipotesi di concorsi finalizzati alla prima assunzione del dipendente (mentre l’incarico di direttore di struttura complessa è conferibile ai solo soggetti che siano già assunti nel ruolo della dirigenza medica o sanitaria).

Il ricorrente, avverso la sentenza del TAR, si è appellato al Consiglio di Stato, sostenendo che l’art. 15, comma 7-bis, d.lgs. n. 502/1992, così come novellato dalla legge 5.8.2022, n. 118, ha strutturato la procedura degli incarichi di direzione di struttura complessa in forma concorsuale, dal che consegue la competenza su di essa della giurisdizione del giudice amministrativo (e non più del giudice del lavoro) in quanto la nomina del direttore di struttura complessa non avviene più sulla base di una scelta fiduciaria del direttore generale, che poteva individuare uno qualsiasi dei candidati idonei nell’ambito della terna proposta dalla Commissione, ma sulla base di una procedura concorsuale per titoli e colloquio che culmina con una graduatoria vincolante e l’individuazione di un vincitore necessariamente coincidente con il primo graduato.

Il Consiglio di Stato ha evidenziato che, per quanto prescritto dalla legge 118/2022, il momento dominante ispirato a logica fiduciaria in effetti è totalmente venuto meno, poiché la valutazione comparativa della Commissione deve essere condotta secondo criteri fissati preventivamente e deve mettere capo ad una “graduatoria di candidati” che vincola totalmente la scelta del direttore generale, la quale è destinata indefettibilmente a cadere sul candidato che ha conseguito il miglior punteggio.

A parere del Consiglio di Stato è venuta meno, pertanto, quella logica che, in ragione del suo carattere radicalmente fiduciario, consentiva di attrarre la procedura innanzi al giudice ordinario.

Il Consiglio di Stato, con sentenza del 18.10.2024, n. 08344/2024 ha pertanto statuito che, a seguito della novella apportata dalla legge 118/2022, le controversie in ordine al conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa sono devolute al giudice amministrativo (in forza dell’art. 63 comma 4 del TU pubblico impiego) e non più all’autorità giudiziaria ordinaria.

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