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12/11/2024

Concorso per Dirigente Biologo: sentenza Tar Campania su equipollenza tra Farmacologia e Patologia clinica e Biochimica clinica

Tar della Campania - Sentenza n. 03014 dell’8/5/2024

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Un’Asl della Campania ha indetto un concorso pubblico per la copertura di n. 5 posti da “dirigente biologo”.

Il bando di concorso, quali requisiti specifici di ammissione, indicava: a) il possesso di laurea in scienze biologiche; b) la specializzazione nella disciplina oggetto del concorso; l’iscrizione all’ordine dei biologi. Con specifico riferimento al requisito sub b) richiedeva il possesso di uno dei seguenti titoli: specializzazione in scienza dell’alimentazione oppure specializzazione in Patologia clinica e Biochimica clinica oppure specializzazione in microbiologia e virologia oppure specializzazione in genetica medica.

Una candidata al concorso, in possesso di un diverso titolo (Farmacologia) è stata esclusa dal concorso medesimo in quanto, a parere dell’amministrazione, l’attività di verifica del possesso dei titoli di ammissione richiesti dal bando al fine di partecipare alla procedura concorsuale è da ritenersi di carattere vincolato e che l’unico parametro a cui l’amministrazione medesima si è attenuta è quello fissato dai DD.MM. 30.1.1998 e 31.01.1998 secondo i quali i tioli di studio sono diversi tra loro e le equipollenze e le equiparazioni costituiscono eccezioni non suscettibili di interpretazione estensiva ed analogica.

La predetta candidata ha impugnato il provvedimento di esclusione dal concorso avanti il Tar della Campania, sostenendo che il titolo di specializzazione in Farmacologia di cui è in possesso è equipollente, ai sensi dei decreti ministeriali del 30.1.1998 e del 23.3.2018 adottati ai sensi dell’art. 9 comma 6 della legge n. 341/1990, a quello di Patologia clinica e Biochimica clinica richiesta dal bando di concorso per l’accesso alla selezione. Non sarebbe di ostacolo pertanto all’applicazione della predetta equipollenza la mancata espressa previsione del bando di concorso, trattandosi di criterio previsto ex lege con efficacia di eterointegrazione dell’avviso di concorso.

Il Tar della Campania ha quindi evidenziato che dall’esame del D.M. 30.1.1998, novellato con D.M. 23.3.2918, si evince l’equipollenza tra specializzazione in “Farmacologia” – titolo posseduto dalla ricorrente – e quella in “Patologia clinica e biochimica clinica” prevista dal bando per l’accesso alla procedura.

Per l’effetto, ad avviso del Tar, va fatta applicazione del principio del favor partecipationis, che induce a prediligere interpretazioni favorevoli all’ammissione al concorso in luogo di quelle che tendano all’esclusione, siccome coerente con l’interesse pubblico al massimo dispiegarsi del confronto concorrenziale e, in ultima analisi, del buon andamento della Pubblica amministrazione a realizzare una efficace selezione concorsuale al fine di scegliere i candidati più meritevoli e preparati.

Secondo il Tar della Campania l’operatività del principio di equipollenza non trova ostacolo nella mancata previsione contenuta nel bando di concorso che, invero, non può considerarsi l’unica ed esclusiva fonte per la regolamentazione dei requisiti di partecipazione ad un concorso, non potendo esso prescindere dalle disposizioni legislative e regolamentari di settore, le quali devono considerarsi prevalenti o, comunque, integrative.

Per tutto quanto sopra considerato il Tar della Campania, con sentenza dell’8.5.2024, n. 03014, ha annullato l’atto di esclusione dal concorso impugnato dalla ricorrente, con conferma dell’ammissione della stessa alla procedura concorsuale.

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