Le valutazioni tecnico-discrezionali operate da apposite Commissioni mediche nell'ambito delle procedure concorsuali volte all'assunzione ai pubblici impieghi sono irripetibili e infungibili, salvo che il giudizio sia manifestamente inattendibile. Rilevano, infatti, la riserva di valutazione tecnico-discrezionale in capo ai competenti organi dell'Amministrazione, insita nel sistema, nonché il principio di par condicio competitorum, che impone che i concorrenti siano valutati dallo stesso organismo e nel medesimo contesto spazio–temporale.