Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 206 e 222 c.p. e dell'art. 3-ter del D.L. n. 211/2011, come modificato dal successivo D.L. n. 52/2014, in materia di superamento degli OPG e di collocamento degli internati nelle strutture sanitarie residenziali (REMS), dichiarandole inammissibili, perché incongruenti e non pertinenti rispetto al quesito di costituzionalità (e ai parametri di cui agli artt. 2, 3, 25, 27, 32 e 110 della Costituzione). Tuttavia, la Corte costituzionale, nelle motivazioni, si rivolge al legislatore, sollecitandone un intervento urgente, che sia in grado di restituire uniformità e organicità all'attuale assetto normativo-esecutivo della disciplina delle misure di sicurezza personali.