Nell'ambito dell'Area della dirigenza medica e veterinaria, e con riferimento alla disciplina pattizia contenuta nei contratti succedutisi nel tempo, le parti collettive non hanno inteso costituire un unico fondo destinato alla retribuzione di risultato dei dirigenti medici e veterinari, ma hanno mantenuto distinti i fondi e comunque le rispettive quote, sicché deve ritenersi illegittima, e come tale da disapplicare, la delibera dell'azienda sanitaria locale che tali fondi abbia unificato sia nel momento costitutivo che della ripartizione, andando ad alterare i concreti meccanismi di riparto della retribuzione di risultato, la cui determinazione è rimessa dal legislatore all'esclusivo appannaggio delle parti contrattuali.