Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 36/E del 22 luglio 2024
Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed
L’art. 7 del decreto legge 7.6.2024, n. 73, comma 1, convertito in legge il 24 luglio 2024 (dopo l’approvazione definitiva in seconda lettura della Camera ed in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), al fine di incentivare i dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale, ha previsto l’introduzione di una imposta sostitutiva dell’irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 15% sui compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui all’art. 89, comma 2, del CCNL dell’Area Sanità – triennio 2019-2021, del 23 gennaio 2024.
In concreto ciò significa che i compensi percepiti a decorrere dall’ 8 giugno 2024 per le prestazioni di cui all’art. 89, comma 2 del CCNL, (prestazioni richieste al personale sanitario dalle Aziende in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell’attività istituzionale, allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive in presenza di carenza di organico ed impossibilità momentanea di coprire i relativi posti) saranno assoggettati ad un’imposta agevolata del 15%, in sostituzione dell’irpef e delle relative addizionali (circa il 43%).
Le istruzioni specifiche per il versamento all’erario della predetta imposta sostitutiva agevolata (denominata anche flat tax) trattenuta al personale sanitario interessato da parte delle aziende in qualità di sostituti d’imposta sono state illustrate con la Risoluzione n. 36/E del 22 luglio 2024 dell’Agenzia delle entrate, contenente l’indicazione dello specifico codice tributo da indicare nel relativo modello F24 da parte delle stesse Aziende sanitarie.