La delega di funzioni nell'ambito delle strutture organizzative si caratterizza per essere un atto derogatorio del normale sistema di ordine e distribuzione delle competenze soggetta come tale ad una esegesi rigorosa e in materia di materia di sicurezza sul lavoro una volta scaduta non può considerarsi implicitamente prorogata, anche avuto riguardo alla disposizione recata dall'art. 16 del d.lgs. 81/2008, che prevede limiti espressi al conferimento della delega in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro dal datore di lavoro ad altri soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dalla relativa normativa speciale. (Si esprime per l'accoglimento del ricorso.)