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24/07/2024

Provvedimento di trasferimento: il commento sulla sentenza del Tar Lazio

Tar Lazio - Sezione di Latina - Sentenza n. 32 del 13 gennaio 2024

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Il dipendente di una pubblica amministrazione, lamentando nell’ambito di una mobilità interna di alcuni dipendenti di essere stato assegnato ad altra sede, senza neppure che venisse acquisito un parere preventivo dei dirigenti dei settori interessati dai trasferimenti dei dipendenti loro sottoposti, sottolineando altresì che la decisione dell’amministrazione non dà conto delle ragioni per le quali è disposto il trasferimento di una parte del personale e segnatamente del ricorrente, ha impugnato avanti il Tar del Lazio il provvedimento di trasferimento.

Il Tar del Lazio ha preliminarmente evidenziato che l’art. 63, comma 1, del d.lgs. 30.03.2001, n. 165 stabilisce che “Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale…”.

Il Tar ha precisato che, dopo l’approvazione della graduatoria del concorso pubblico, “si apre la fase esecutiva nella quale si configurano attività che attengono allo svolgimento privatistico del rapporto di lavoro; nel contesto di tale fase i comportamenti e le determinazioni dell’Amministrazione sono espressione del potere negoziale che la stessa esercita nella veste e con la capacità del privato datore di lavoro.

Il Tar ha infine osservato che la giurisdizione deve essere determinata sulla base della domanda, dovendosi guardare, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, al petitum sostanziale da identificare in funzione dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio.

Ciò premesso, nella fattispecie, il Tar ha sottolineato che il ricorrente non ha impugnato soltanto atti relativi all’organizzazione della stessa pubblica amministrazione, ma anche e soprattutto il provvedimento con il quale è stato concretamente disposto il suo trasferimento ad altra unità organizzativa. In tal senso, l’interesse personale, diretto, concreto ed attuale ad agire azionato in questa sede dal ricorrente non è costituito da una generica ed astratta pretesa alla legalità della gestione delle risorse umane da parte della pubblica amministrazione, bensì alla volontà di conservare l’assegnazione precedentemente ottenuta e, quindi, di far valere una situazione giuridica soggettiva legata al rapporto di lavoro in essere, sotto il profilo del diritto alla sede di servizio.

Sul punto, la giurisprudenza che il Tar ha inteso condividere, ha già affermato la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia relativa all’assegnazione del dipendente ad una diversa unità organizzativa nel rispetto della categoria e del profilo professionale di appartenenza, in quanto gestita con i poteri del privato datore di lavoro e non comportante alcuna modificazione del rapporto di lavoro tra le parti.

Il Tar per il Lazio, sezione di Latina, con sentenza del 13.01.2024, n. 32, ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario, innanzi al quale potrà essere riproposta la domanda nei termini di legge.

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