Consiglio di Stato in sede giurisd. (Sezione terza) - Sentenza n. 00148 del 4 gennaio 2024
Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed
Un candidato ad un concorso indetto da una pubblica amministrazione non aveva indicato nella domanda di ammissione alla selezione una vecchia condanna ormai estinta.
Il predetto candidato, utilmente classificatosi nella graduatoria di merito, è stato quindi assunto; senonché, l’amministrazione, a seguito di verifiche effettuate nella prospettiva della stipula del contratto di lavoro, ha rilevato che l’interessato aveva omesso di dichiarare nella domanda di aver riportato una condanna di un anno ed otto mesi per alcuni reati, nonostante il bando di concorso prevedeva espressamente l’obbligo di dichiarare, a pena di esclusione, l’assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso.
Ciò stante l’amministrazione ha pronunciato la decadenza della sua nomina con conseguente risoluzione del contratto individuale di lavoro.
Il predetto ha proposto ricorso presso il Tar Lazio, sostenendo di non aver reso dichiarazioni mendaci in occasione della presentazione della domanda e della stipula del contratto di lavoro, atteso che il reato per il quale è stato condannato si sarebbe ormai estinto ipso iure per il decorso del termine ex art. 445, comma 2 del codice di procedura penale.
Il Tar Lazio ha respinto il ricorso e l’interessato si è pertanto rivolto al Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato ha premesso che l’art. 3 del bando, lex specialis del concorso, stabiliva espressamente l’obbligo di dichiarare nella domanda di partecipazione l’assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso, a pena di esclusione, mentre l’appellante ha dichiarato di non aver subito condanne penali di alcun genere, confermando la circostanza anche in occasione della dichiarazione resa in vista della stipula del contratto individuale di lavoro e della presa di servizio.
Ad avviso del Consiglio di Stato l’aspetto che assume valenza decisiva è quindi il mancato rispetto da parte dell’interessato di una regola della lex specialis, che il ricorrente ha in ogni caso omesso di impugnare e che imponeva ai partecipanti al concorso di segnalare di aver subito una condanna, indipendentemente dalle eventuali vicende successive alla pronuncia penale (estinzione del reato).
Ne deriva quindi che, al di là dell’estinzione del reato per il mero decorso del tempo, il dato oggettivo che emerge è che il candidato ha omesso di indicare la condanna subita, così contravvenendo ad una specifica clausola del bando, che imponeva ai partecipanti al concorso di darne conto contestualmente alla formulazione della domanda di partecipazione.
Il dato obiettivo della mancata indicazione della condanna subita – indipendentemente dall’esito del giudizio penale che ne è scaturito e che si è concluso con l’assoluzione dell’imputato – costituisce un fatto storico che l’interessato era obbligato a comunicare e che attesta la violazione della regola del bando che imponeva ai candidati di indicare, in ogni caso, l’eventuale sussistenza di precedenti penali o di procedimenti penali in corso.
Con sentenza del 4.1.2024 n. 00148 il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – sezione terza – ha rigettato il ricorso dell’interessato.