SENTENZA DEL TAR MOLISE DEL 19.12.2023, N. 343
Commento di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria
Essendo cessato dal servizio, il direttore di una struttura complessa l’ASREM, per la sua sostituzione, ha emanato un avviso riservato al solo personale interno per il conferimento di un incarico dirigenziale ex art. 22 CCNL Area Sanità del 19.4.2019 per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui al dpr 484/1997.
Un partecipante all’avviso interno, non avendo ottenuto tale incarico provvisorio, ha impugnato avanti il Tar per il Molise gli atti relativi alla procedura, chiedendone l’annullamento, ritenendola illegittima in quanto sarebbe stati violati i principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, di trasparenza e parità di trattamento, riscontrando altresì il vizio di eccesso di potere.
Si è costituita in giudizio l’ASREM, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo a favore del Giudice Ordinario, chiedendo comunque il rigetto del ricorso.
Il Tar, in via generale, ha ricordato che l’art. 63, commi 1 e 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 devolve al Giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e conserva alla giurisdizione del Giudice amministrativo solo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti.
In applicazione di questi principi la Corte di Cassazione ha più volte affermato che le controversie relative al conferimento degli incarichi dirigenziali sono di pertinenza del Giudice ordinario (Cass. Civ. sez. un. 30.9.2014, n. 20571 ecc.).
Più in dettaglio la Cassazione civile ha chiarito che non rientrano nel concetto di procedure concorsuali di assunzione – con la conseguente attrazione delle relative controversie alla giurisdizione del Giudice ordinario – tutte quelle procedure selettive comparative aperte a candidati esterni, ancorchè vi partecipino soggetti già dipendenti pubblici, nelle quali la scelta del dipendente avviene in difetto della nomina di una commissione esaminatrice con poteri decisori, della formazione di una graduatoria finale di merito dei candidati all’esito di una valutazione comparativa, connotandosi, per contro, l’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico quale espressione di una valutazione dell’ente pubblico di carattere discrezionale.
Facendo applicazione di questi canoni al caso di specie il Tar ha affermato di non avere dubbi nell’escludere che la procedura selettiva per il conferimento dell’incarico dirigenziale di sostituzione del Direttore di una struttura complessa integri i presupposti di una procedura concorsuale propriamente detta.
La selezione in analisi è stata indetta infatti con mero avviso interno, la procedura non era connotata dalla presenza di una commissione esaminatrice munita di poteri decisori vincolanti, né metteva capo alla formazione di una graduatoria finale di merito dei concorrenti. In essa, la scelta del candidato vincitore da parte dell’ASREM è stata quindi essenzialmente fiduciaria nell’ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da una commissione esaminatrice sulla base di requisiti di sola professionalità.
In definitiva il TAR per il Molise, con sentenza del 19.12.2023 n. 343, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, innanzi al quale la causa andrà riassunta entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.