Non si configura un'ingiustificata restrizione della libertà di stabilimento, giacché la normativa speciale dell'art. 15-septies d.lgs. n. 502/92, laddove esclude la valorizzazione di incarichi esterni al SSN, non opera con intenti discriminatori basati sulla cittadinanza, né mira ad attuare una differenziazione con riferimento agli incarichi all'estero ma soddisfa, piuttosto, l'esigenza propria della sanità pubblica, limitando la possibilità di fruizione dell'aspettativa "senza assegni" a incarichi che realizzano una mobilità in seno al SSN, escludendola non solo per quelli conferiti da strutture di Paesi dell'UE, ma anche da parte di strutture private site nel territorio nazionale.