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04/06/2024

Accesso agli atti in seguito a procedimento disciplinare: sentenza del Tar Lazio

Tar per il Lazio - Sezione terza - Sentenza n. 19082 del 18 dicembre 2023

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Un dipendente pubblico è stato sottoposto a procedimento disciplinare avente alla base una relazione investigativa demandata alla Guardia di Finanza ed alle dichiarazioni raccolte presso alcuni colleghi/e di lavoro, procedimento terminato con un provvedimento di archiviazione.

Il predetto dipendente ha rilevato che risulterebbe palese e pacifico che l’avvio del procedimento disciplinare si sia basato su alcune dichiarazioni rilasciate da dipendenti dell’ente e presenti nella relazione investigativa. Ciò ha indotto lo stesso a formulare istanza onde avere evidenza ai contenuti specifici del materiale utilizzato a supporto dell’istruttoria avviata nei propri confronti, imprescindibile al fine di comprendere sulla scorta di quali elementi accusatori è stato dato corso all’iter disciplinare. Il predetto ha evidenziato nella fattispecie un interesse diretto, concreto ed attuale connotato dal rilievo che durante la pendenza del procedimento gli sarebbe stata preclusa la possibilità di poter partecipare a svariate possibilità lavorative.

La pubblica amministrazione ha però rigettato l’istanza avanzata dal dipendente sul presupposto che nel caso di specie è intervenuta l’archiviazione della procedura disciplinare e che pertanto non vi sarebbe stato alcun pregiudizio alla sua sfera giuridica.

Il pubblico dipendente si è rivolto pertanto al TAR il Lazio, sostenendo che nella fattispecie sussistono tutti i presupposti per riconoscere l’accesso documentale, al fine di sapere e conoscere con quali mezzi e modalità la pubblica amministrazione sia giunta a recapitargli e contestargli accuse gravissime.

Si è costituita la pubblica amministrazione rilevando che dagli atti emerge la totale carenza di un interesse difensivo concreto e che il reale interesse del ricorrente sembrerebbe appuntarsi sull’acquisizione dei nominativi dei dipendenti a vario titolo sentiti nel corso dell’istruttoria su iniziativa del superiore gerarchico e non di propria autonoma iniziativa. In proposito l’amministrazione ha precisato, ha ritenuto di non dover trasmettere le dichiarazioni dei dipendenti sentiti non solo in ragione della loro irrilevanza, ma anche alla luce del conseguente interesse alla riservatezza del personale dipendente in questione.

Il TAR per il Lazio (sezione terza) ha osservato che, mentre non viene certamente in discussione il tema della necessaria preminenza dell’accesso motivato da esigenze di difesa, non è neppure dubbio che “la copertura dei dati sulle generalità dei dichiaranti risponde ad un’esigenza meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico (che coincide non soltanto con la salvaguardia in sé della riservatezza dei dichiaranti e con la sottrazione degli stessi ad ipotetiche azioni ritorsive…, quanto piuttosto con la esigenza di non scoraggiare l’acquisizione di informazioni testimoniali utili in vista del perseguimento del buon andamento amministrativo)” – Cons. St. sez. VI, 9.2.2011, n. 895 – tanto più che nel caso di specie i soggetti interpellati sono stati sentiti su espressa e formale richiesta del loro superiore gerarchico e che le dichiarazioni non sono poi state utilizzate in quanto non autonomamente rilevanti.

Per questi motivi il TAR Lazio, sezione terza, con sentenza del 18.12.2023 n. 19082, ha pertanto respinto il ricorso del predetto dipendente.

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