Qualora il dipendente, illegittimamente sospeso nella vigenza del testo originario del d.l. n. 44 del 2021 perché non ricompreso fra i destinatari dell'obbligo, lo sia diventato a seguito delle modifiche apportate dal d.l. n. 172/2021, nessuna pretesa risarcitoria lo stesso potrà far valere per il periodo successivo all'entrata in vigore della nuova normativa, atteso che, esteso l'obbligo vaccinale e persistendo il rifiuto, la sua prestazione non sarebbe stata comunque utilizzabile da parte del datore, in ragione del divieto posto dal legislatore.