Regole deontologiche per trattamenti di dati personali a fini statistici e di ricerca scientifica, ai sensi degli artt. 2-quater e 106 del Codice. (Provvedimento n. 298).
A seguito della recente riforma dell’articolo 110 del Codice privacy, il Garante Privacy ha individuato le prime garanzie da adottare per il trattamento dei dati personali a scopo di ricerca medica, biomedica e epidemiologica, riferiti a pazienti deceduti o non contattabili.