Corte di Cassazione - Sezione lavoro – Ordinanza n. 34155 del 6 dicembre 2023
Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed
Un dirigente sanitario di un’asl toscana che per cinque anni aveva di fatto svolto l’attività di responsabile di una struttura complessa in sostituzione del titolare andato in pensione, percependo soltanto l’indennità sostitutiva ex art. 18 del CCNL, si è rivolto al Tribunale rivendicando invece tutte le differenze retributive maturate in relazione allo svolgimento della sopraindicata attività. Il Tribunale respingeva l’istanza del predetto che si è allora appellato alla competente Corte territoriale. Quest’ultima, in riforma della decisione resa dal Tribunale, ha accolto la domanda proposta dall’interessato, condannando l’azienda sanitaria datrice di lavoro al pagamento di quanto richiesto dal sanitario.
Nel caso di specie l’azienda sanitaria fiorentina, ritenendo applicabile unicamente l’indennità sostitutiva ex art. 18 CCNL 8.6.2000, non configurandosi lo svolgimento di mansioni superiori poiché la sostituzione avviene nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte territoriale. La Suprema Corte di Cassazione – sez. lavoro – ha inteso dare continuità all’orientamento assunto dalla Corte medesima (da ultimo, Cass. 14.9.2022, n. 27109) secondo cui “la sostituzione nell’incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale ai sensi dell’art. 18 del CCNL 8.6.2000 – applicabile ad ogni ipotesi di vacanza della dirigenza di struttura complessa (e quindi anche quando l’assegnazione provvisoria riguardi un posto di nuova istituzione nel quale non vi è un titolare assente o cessato) – non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l’art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituto ma solo la prevista indennità c.d. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell’incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l’espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l’indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l’art. 36 Cost.”. Con ordinanza del 6 dicembre 2023, n. 34155 la Suprema Corte di Cassazione – sez. lavoro – in accoglimento del ricorso presentato dall’asl fiorentina ha pertanto cassato la sentenza della Corte territoriale e, decidendo nel merito, ha rigettato l’originale domanda del sanitario.
26 Novembre 2024
22 Novembre 2024