L'accertamento dell'eventuale dipendenza da causa di servizio di un'infermità contratta da un dipendente pubblico è di competenza tecnica dell'organo preposto, il quale si avvale delle conoscenze della scienza medica e specialistica. Il giudice amministrativo non può sindacare il merito di tali valutazioni, salvo nei casi in cui vi siano evidenti errori logici o se non siano considerate circostanze di fatto rilevanti per la valutazione medico-legale.