L'attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato o di quello autonomo, perché non può essere ravvisata una relazione di scambio tra tale attività e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi in quanto questi emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per l'impegno a tempo pieno degli interessati e non costituiscono il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali sono rivolte al conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante. Pertanto, il termine di prescrizione del credito de quo è decennale.