La Corte costituzionale, pur non trattando direttamente il settore della responsabilità sanitaria, ha affrontato quanto disciplinato dall’art. 696-bis in merito alla consulenza tecnica in via preventiva. In particolare, si è soffermata sul presupposto della procedibilità di esercitare un proprio diritto tramite l’istituto della conciliazione solo nel caso dell’accertamento e della determinazione di crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito, tenendo fuori così altre tipologie di crediti comunque funzionali alla realizzazione del sistema dei diritti.