In tema di indennità di premio di fine servizio in favore dei direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie pubbliche, il relativo importo va calcolato sulla base della retribuzione in concreto corrisposta, nei limiti del massimale stabilito dal combinato disposto dell'art. 3-bis, comma 11, d.lgs. n. 502 del 1992 e dell'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 181 del 1997, da intendersi come importo massimo da considerare nella base di calcolo di cui all'art. 4, comma 1, l. n. 152 del 1968 e non come limite assoluto in numerario.