Il TAR accoglie l'istanza provvisoria : ... che, pertanto, l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente deve essere accolta con sospensione dei provvedimenti impugnati, riguardando detta sospensione unicamente le modalità operative di riscossione del contributo la cui debenza, da parte dei medici specialisti esterni, è ovviamente del tutto impregiudicata; salva pertanto ogni libera determinazione di ENPAM di eventualmente disporre che – nelle more del giudizio - il versamento del contributo avvenga direttamente da parte dei singoli professionisti entro la data del 31 marzo 2024.