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22/01/2024

Ferie non godute vanno monetizzate: sentenza della Corte di Giustizia UE

Corte Giustizia dell’Unione europea – Sentenza n. 218/22 del 18/1/2024

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Come è noto l’articolo 5 del d.l.95/2012 ha stabilito che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione” sono obbligatoriamente fruite “secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”.

Tale disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.

Un ex dipendente, al quale l’amministrazione di appartenenza non aveva pagato un residuo di ferie mai utilizzate, ha sollevato la problematica in ambito europeo e, sul tema, la Corte di Giustizia UE ha sancito che “il diritto dei lavoratori alle ferie annuali retribuite, ivi compresa la sua eventuale sostituzione con un’indennità finanziaria, non può dipendere da considerazioni puramente economiche, quali il contenimento della spesa pubblica”.

Con sentenza del 18.1.2024 n. 218/2022, la Corte di Giustizia UE ha precisato che il lavoratore perde la possibilità di farsi retribuire le ferie solo nel caso in cui abbia rifiutato di utilizzarle, pur dietro richiesta con insistenza del datore di lavoro.

Nella sentenza succitata si legge infatti: “il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retributive e al fine di assicurare l’effetto utile dell’articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un’indennità finanziaria”.

Se il datore di lavoro dimostra di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto non ha l’obbligo di corrispondere un’indennità per le ferie non godute. Ma, in caso contrario, il diritto al riposo prevale.

Si evidenzia che le sentenze della Corte di Giustizia europea non fanno giurisprudenza, nel senso che non obbligano gli Stati membri a modificare di conseguenza le leggi – ma sono vincolanti per il giudice che si è rivolto al Tribunale di Strasburgo (nella fattispecie il Tribunale che ha sollevato la problematica in ambito europeo), ma anche per gli altri magistrati che eventualmente si trovassero a dover prendere decisioni su analogo argomento.

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