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14/11/2023

Reperibilità visita fiscale per malattia: sentenza Tar Lazio

Tar Lazio – Sezione Quarta Ter – Sentenza n. 16305 del 3/11/2023

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

L’art. 18 del d.lgs. n. 75 del 2017 ha novellato l’art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 2001, modificando il comma 5 bis stabilendo che: “Al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con decreto del Ministro per la semplificazione…. sono stabilite le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e sono definite le modalità per lo svolgimento delle visite medesime e per l’accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze per malattia…”.

Il decreto ministeriale sopra richiamato è stato emanato il 17 ottobre 2017 (con il numero 206), proprio per dare attuazione al disposto di cui citato art. 55 septies, comma 5 bis del d.lgs.n. 165/2001, ma, la lettura dell’art. 3 del d.m. 206/2017 ha consentito di rilevare che l’armonizzazione della disciplina dei settori pubblico e privato in tema di fasce orarie di reperibilità non è stata attuata. Nel decreto ministeriale, infatti, in particolare, con riferimento al solo settore pubblico, le fasce orarie di reperibilità sono così indicate: 9-13 e 15-18, con obbligo di reperibilità anche nei giorni non lavorativi e festivi, mentre nulla è stato innovato rispetto al d.p.c.m. 206/2009 per il settore privato per il quale le fasce orarie di reperibilità per la visita fiscale sono completamente diverse: 10-12 e 17-19.

In questo modo è evidente che non è stata assicurata l’armonizzazione della disciplina dei settori pubblico e privato, alla quale il decreto era chiamato, relativamente alle fasce orarie di reperibilità, che sono rimaste profondamente differenziate, in modo decisamente più penalizzante per i dipendenti pubblici.

Ciò stante un’organizzazione sindacale ed alcuni pubblici dipendenti hanno adito il Tar per il Lazio per l’annullamento del decreto ministeriale n. 206 del 17 ottobre 2017, lamentando violazione e falsa applicazione di legge, ingiustizia manifesta, irragionevolezza e illogicità.

Il Tar per il Lazio ha quindi evidenziato che la mancata armonizzazione ha determinato una disparità di trattamento tra settore pubblico e settore privato del tutto ingiustificata, considerato che un evento come la malattia non può essere trattato diversamente a seconda del rapporto di lavoro intrattenuto dal personale che ne viene colpito. Ne deriva quindi la violazione dell’art. 3 Costituzione, non essendo rispettato il principio di uguaglianza. Il mantenimento delle differenziate fasce orarie, con una durata complessiva per il settore pubblico quasi doppia rispetto a quella del settore privato (7 ore a fronte di 4 nell’arco di una giornata) è indicativo anche di uno sviamento di potere.

Con questa motivazione il Tar Lazio, con sentenza del 3.11.2023, n. 16305, ha accolto il ricorso con conseguente annullamento in parte qua del provvedimento impugnato.

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