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23/10/2023

Licenziamento per assenza ingiustificata: sentenza Cassazione

Cassazione Civile - Sezione lavoro – Sentenza n. 13383 del 16 maggio 2023

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Ad un dipendente di un’asl pugliese è stata irrogata la sanzione del licenziamento per assenza ingiustificata dal lavoro.

Il predetto ha impugnato il licenziamento, ma il Tribunale di prima istanza ha respinto il ricorso; per cui l’interessato si è rivolto alla Corte d’Appello che ha ritenuto infondati i suoi motivi di doglianza, per cui ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza.

Il lavoratore ha evidenziato che l’assenza dal servizio era dovuta per essere ristretto in carcere in virtù di sentenza per reati non commessi nell’esercizio delle sue funzioni e posto in isolamento per quattordici giorni per contenimento della diffusione del contagio da covid-19, senza avere quindi la possibilità di avvisare alcuno. Il predetto ha inoltre fatto presente che in ogni caso il datore di lavoro era a conoscenza del fatto (il direttore amministrativo aveva appreso informalmente del suo arresto dalla moglie del lavoratore).

La Cassazione ha evidenziato che il recesso è stato motivato dall’assenza protratta per un tempo superiore a tre giorni (alla data della contestazione superiore a due mesi), tempo già ritenuto dal CCNL idoneo a risolvere il rapporto per assenza non accompagnata da alcuna giustificazione per oltre due mesi.

Sebbene la detenzione in carcere possa rappresentare un motivo astrattamente idoneo a giustificare l’assenza, ha precisato la Cassazione, il lavoratore, per rispettare gli obblighi di correttezza e buona fede, avrebbe dovuto provvedere ad una tempestiva comunicazione onde porre l’azienda in condizione di riorganizzare il servizio. In questo senso, risultava irrilevante il fatto che il direttore amministrativo avesse appreso informalmente dalla moglie del lavoratore che costui era agli arresti, perché l’informazione era incompleta e non idonea a consentire all’azienda di assumere i provvedimenti necessari alla sostituzione del dipendente, in difetto di informazioni sulla ragione dell’arresto, il carattere o meno temporaneo della misura, la durata, insomma le notizie minime utili per assumere le conseguenti determinazioni.

In sintesi, una comunicazione priva dei requisiti minimi per svolgere la sua funzione, in quanto resa verbalmente, in modo assolutamente incompleto, non era idonea a giustificare un’assenza protrattasi per lungo tempo senza alcuna notizia ufficiale, considerato, peraltro, che trascorsi i quattordici giorni di isolamento sanitario, il lavoratore avrebbe ben potuto disporre per suo conto una comunicazione scritta esaustiva dei motivi dell’assenza e della durata, mentre egli si era completamente disinteressato di aver abbandonato il posto di lavoro e di aver lasciato il datore privo di notizie in merito alla sua assenza, peraltro destinata a durare a lungo.

Ciò stante la Cassazione civile – sezione lavoro – con sentenza del 16 maggio 2023, n. 13383 ha respinto il ricorso del lavoratore suindicato.

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