La Corte ha evidenziato che le strutture sanitarie pubbliche o private che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalgono dell’opera di esercenti la professione sanitaria, rispondono dei danni provocati dalle loro condotte ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., ossia a titolo di responsabilità contrattuale. Viceversa l’esercente la professione sanitaria che opera nell’ambito di una struttura e che non abbia agito nell’adempimento di una obbligazione contrattuale assunta con il paziente, risponde del proprio operato ai sensi dell’art. 2043 c.c., ossia a titolo di responsabilità extracontrattuale.