L’emergenza epidemiologica da Covid-19 non giustifica la normativa della Regione Abruzzo che prevede la concessione di contributi a favore dei lavoratori delle aziende pubbliche di Servizi alla Persona- ASP e delle residenze protette private. In caso contrario, si violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che assegna allo Stato la competenza legislativa esclusiva nella materia dell’«ordinamento civile», e il terzo comma del medesimo art. 117 che attribuisce allo Stato e alle Regioni la potestà legislativa concorrente in materia di «coordinamento della finanza pubblica» e di «tutela della salute».