L’istanza di accesso ai documenti può avere ad oggetto solamente la documentazione già formata ed in possesso dell’amministrazione. Tanto per l’evidente ragione che, diversamente opinando, la pubblica amministrazione verrebbe onerata, senza limiti ragionevoli, di un’attività di elaborazione di dati e informazioni necessaria per assecondare le specifiche richieste di accesso. In altri termini, la domanda di accesso non può compulsare l’amministrazione nella formazione di documenti nuovi.