La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 5, secondo periodo, della L.R. Calabria n. 11/2004, nella parte in cui prevede che gli incarichi di direttore sanitario e di direttore amministrativo delle aziende sanitarie regionali sono risolti di diritto, nell’ipotesi di cessazione del direttore generale, poiché tale decadenza automatica lede il principio di buon andamento della P.A., nuocendo alla continuità gestionale del servizio e prescindendo da un’analisi valutativa dei comportamenti posti in essere dai titolari di tali incarichi.