Il diritto euro-unitario (Direttiva 1993/16/CE del 5 aprile 1993, art. 35) impone di riconoscere una remunerazione adeguata agli specializzandi sia in caso di formazione a tempo pieno, sia in caso di formazione a tempo ridotto. Ne consegue che le norme che prevedono cause di incompatibilità soggiacciono ad un regime di stretta interpretazione, in quanto rappresentano un’eccezione rispetto ai principi del diritto al lavoro e della libertà di iniziativa economica, costituenti valori fondanti sia del diritto nazionale che di quello euro-unitario.