In materia di pubblico impiego, nel caso di un lavoratore avente un soggetto disabile a carico che non sia suo figlio non può applicarsi il d.lgs. n. 151 del 2002 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), poiché, come stabilito dall'art. 1, tale disciplina ha lo scopo di tutelare la paternità e la maternità di lavoratori e lavoratrici e non quello di disciplinare, in via generale, il lavoro notturno di qualsiasi prestatore di lavoro.