Nessun ostacolo si frappone alla conoscenza, da parte delle ricorrenti, dei documenti oggetto della loro istanza di accesso civico, trattandosi di dati e documenti, sicuramente detenuti dall’Ordine, che, anche se non pubblici, chiunque può conoscere in quanto rientranti appieno nelle generali previsioni dell’art. 5 del d.lgs. n. 33 del 2013