Il Tar ha affermato che il TFS ha natura di retribuzione differita collegata a una concorrente funzione previdenziale. Proprio per questo motivo deve essere corrisposta tempestivamente e non può essere diluita strutturalmente oltre la fuoriuscita dal mondo del lavoro; peraltro la Corte Costituzionale ha più volte affermato il principio per il quale una misura come quella in esame non può riguardare un arco temporale indefinito ma deve essere giustificato da una crisi contingente ed atteggiarsi quale misura una tantum. Per tali motivi rinvia alla Corte Costituzionale