La attività di medicina del lavoro seppure comprensiva dei prelievi ematici, in assenza di ulteriori prestazioni qualificabili come invasive, non è soggetta ad autorizzazione ma all’obbligo della comunicazione di inizio attività la cui omissione comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 12 comma 2 della L.R. n. 4/2003 (sanzione amministrativa per un importo compreso tra un minimo di euro 6.000,00 ed un massimo di euro 60.000,00 nonché l'immediata cessazione dell'esercizio e la chiusura della struttura).