Il diritto al pagamento delle prestazioni domiciliari compete solo se esse sono state eseguite fuori dell'orario di lavoro e se, esaminati gli atti datoriali, risulta provata per tabulas l'autorizzazione, da parte della Asl, allo svolgimento del servizio di assistenza domiciliare al di fuori dell'orario di lavoro. L'apprezzamento di tale materiale istruttorio è rimesso al giudice di merito e, se adeguatamente motiva-ta, la statuizione sul punto non è censurabile in sede di legittimità.