Una casa di cura non può partecipare ad una società che ha la titolarità di una farmacia. Lo ha chiarito una sentenza del Consiglio di Stato che si è pronunciato sulla questione rimessa dalla sez. III del Consiglio con sentenza non definitiva 27 dicembre 2021, n. 8634, a seguito del ricorso presentato avverso la sentenza n. 106/2021 del Tar Marche, relativa alla sussistenza dell’incompatibilità di un medico socio di una società quest’ultima a sua volta socia di altra società titolare di farmacia.