La Consulta dichiara la non fondatezza delle questioni di legittimità sollevate dalla regione Val d’Aosta relative alle validità temporale delle graduatorie per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche previste dalla legge di bilancio 2020 a partire dall’1.01.2011 e in particolare dal comma 49 che, modificando l’art. 35, comma 5-ter, d.lgs. 165/2001, riduce la durata della validità delle graduatorie da tre a due anni.