Cassazione Sezione Lavoro
21/09/2021

Cassazione Lavoro - ordinanza n. 25597/2021 Misure di prevenzione:responsabilità datore di lavoro

L'obbligo di tutela delle condizioni di lavoro posto dall'art. 2087 c.c., non può dirsi adempiuto se le misure di prevenzione adottate nella organizzazione delle modalità operative della prestazione, da parte del datore di lavoro e dal committente, non siano idonee ad eliminare del tutto l'esperienza e la tecnica, anche i rischi derivanti da imprudenza, negligenza o imperizia del lavoratore.

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