Cassazione Lavoro - ordinanza n. 25597/2021
Misure di prevenzione:responsabilità datore di lavoro

21 Settembre 2021

L'obbligo di tutela delle condizioni di lavoro posto dall'art. 2087 c.c., non può dirsi adempiuto se le misure di prevenzione adottate nella organizzazione delle modalità operative della prestazione, da parte del datore di lavoro e dal committente, non siano idonee ad eliminare del tutto l'esperienza e la tecnica, anche i rischi derivanti da imprudenza, negligenza o imperizia del lavoratore.