Corte Europea
22/09/2021

Corte di Giustizia UE - causa C-107/19 Pausa con obbligo di reperibilità

Il lavoratore cui è chiesta la reperibilità durante la pausa assicura, in realtà, un servizio c.d. “di guardia”, cioè resta a disposizione del datore di lavoro, garantendo l’esercizio della prestazione a domanda di quest’ultimo. I giudici hanno aggiunto che i concetti di “orario di lavoro” e “periodo di riposo” si escludono reciprocamente, per cui il tempo di guardia di un lavoratore deve necessariamente qualificarsi nell’uno o nell’altro senso.

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