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07/10/2021

Indebita fruizione di permessi legge 104: sentenza Corte dei Conti

Corte dei Conti – Sez. Giur. per la Regione Lombardia – del 20.09.2021, N. 261

Commento di Raffaella Biasin, Responsabile Dirigenza Sanitaria Anaao Veneto

La Procura della Corte dei Conti della Regione Lombardia ha convenuto in giudizio una dipendente pubblica per sentirla condannare al risarcimento del pregiudizio erariale asseritamente cagionato all’amministrazione di appartenenza in conseguenza dell’indebita fruizione di permessi e congedi retribuiti in applicazione della legge n. 104/1992 e del d.lgs.n. 151/2001.

La Procura, a sostegno della sua richiesta, ha riferito che a seguito di appositi accertamenti è emerso che la dipendente non avrebbe destinato le ore di permesso alla cura del genitore, ma avrebbe svolto altre attività, da ritenere del tutto inconciliabili con le finalità assistenziali (in particolare gestione di alcune case vacanza presso un’unità immobiliare di sua proprietà, ivi dimorando e non presso l’abitazione del padre disabile, dove aveva solo formalmente posto la residenza).

La dipendente ha eccepito che il contestato mancato svolgimento dell’attività assistenziale in favore del genitore disabile non può desumersi dal fatto che nei giorni in cui venivano fruiti i permessi non era stata assicurata, in taluni casi, la propria presenza fisica presso la residenza del padre. La dipendente non ha escluso che, effettivamente, in taluni casi, avrebbe utilizzato il giorno di permesso per occuparsi della gestione di due immobili che venivano concessi in locazione breve, evidenziando però che in realtà uno di questi era di proprietà del padre e che pertanto la cura di tale immobile doveva necessariamente rientrare nell’ambito delle attività assistenziali consentite.

Sulla base della pacifica giurisprudenza consolidatasi nell’interpretazione della legge 104/1992 la convivenza del soggetto beneficiario del permesso con il soggetto assistito, a parere della convenuta, non risulterebbe necessaria, ben potendo l’attività assistenziale essere espletata tramite modalità alternative. La dipendente ha chiesto quindi alla Corte dei Conti di accertare e dichiarare l’insussistenza di una propria responsabilità.

Affrontando nel merito la controversia la Corte dei Conti – Sez. Giur. per la Lombardia, ha rigettato la domanda risarcitoria formulata dalla Procura nei confronti della convenuta.

Ad avviso della Corte dei Conti, infatti, nell’ambito di un rapporto di pubblico impiego il concetto di assistenza a persona disabile con handicap grave, ai fini della concessione al dipendente dei relativi permessi non va inteso come vicinanza continuativa ed ininterrotta alla persona disabile, atteso che la cura di un congiunto affetto da menomazioni psico-fisiche, non in grado di provvedere alle esigenze fondamentali di vita, spesso richiede interventi diversificati, non implicanti la vicinanza continuativa allo stesso, a condizione che venga assicurata una stretta correlazione causale tra assenza dal lavoro e cura del soggetto bisognoso. La Corte ha inoltre precisato che se è vero che il presupposto per la concessione del beneficio risulta essere la “convivenza”, è altrettanto vero che l’interpretazione giurisprudenziale del dato normativo, come esattamente rilevato dalla convenuta, si è consolidato nell’ammettere un concetto di convivenza non coincidente con quello di coabitazione, risultando invero necessario esclusivamente che venga assicurata in favore del parente disabile un’assistenza abituale e costante.

Con sentenza del 20.09.2021, n. 261 la Corte dei Conti – sez. giur. – per la Regione Lombardia ha quindi integralmente rigettato la richiesta di risarcimento del danno avanzata dall’organo requirente.

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