Cassazione Sezione Lavoro
13/08/2021

Cassazione Lavoro - ordinanza n. 22884/2021 Indennità sostitutiva delle ferie

L'indennità sostitutiva delle ferie spetta anche al dirigente responsabile di struttura complessa. L'ordinanza della Cassazione

Con ordinanza n. 22884 del 13.8.2021, la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha respinto il ricorso promosso da una Asl avverso la sentenza della Corte di Appello dell’Aquila del 20.11.2014, la quale aveva riconosciuto a un dirigente medico titolare di struttura complessa il diritto a vedersi corrisposta l’indennità sostitutiva delle ferie maturate nel corso del rapporto e non godute al termine di quest’ultimo a causa di obiettive necessità aziendali, confermando così la pronuncia di secondo grado.
Al riguardo, l’avvocato Bottino, consulente legale Anaao Assomed dichiara “La sentenza in esame si colloca nel solco dell’orientamento ormai consolidato della Cassazione secondo cui, rispetto alla regola generale della insussistenza del diritto all’indennità sostitutiva per il dirigente che sia titolare del potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza del datore di lavoro (come nel caso del titolare di struttura complessa), qualora non eserciti detto potere e non usufruisca quindi del periodo di riposo, è prevista una salvezza nell’ipotesi in cui, invece, tale dirigente provi la ricorrenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali ed obiettive, ostative alla suddetta fruizione”.
Nel caso di specie, precisa il legale, “il dirigente medico ha dimostrato, nel giudizio di merito, come la mancata fruizione delle ferie fosse dipesa, non dalla sua volontà, ma da una condizione di grave carenza di organico del personale medico della struttura complessa da lui diretta e da comportamenti omissivi dell’amministrazione, tra cui la tardiva approvazione del piano ferie predisposto in tempo utile dallo stesso lavoratore prima di essere collocato a riposo".

 

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