Dichiarato illegittimo il comma 3, L.R. 21 del 7 luglio 2020 che, nell'ambito dell’Istituzione del servizio di psicologia di base e delle cure primarie, prevedeva l'introduzione, nei piani triennali di fabbisogni del personale delle Asl, del “dirigente psicologo per la programmazione e la valutazione delle nuove attività, nell’ambito del personale a tempo determinato”. Per la Corte Costituzionale la norma è illegittima perché “si pone in contrasto con l’obiettivo del piano di rientro” stipulato tra Stato e Regione nel 2010.