Corte Costituzionale
08/07/2021

Corte Costituzionale - sentenza n. 142/2021 Bocciato "Dirigente psicologo"

Dichiarato illegittimo il comma 3, L.R. 21 del 7 luglio 2020 che, nell'ambito dell’Istituzione del servizio di psicologia di base e delle cure primarie, prevedeva l'introduzione, nei piani triennali di fabbisogni del personale delle Asl, del “dirigente psicologo per la programmazione e la valutazione delle nuove attività, nell’ambito del personale a tempo determinato”. Per la Corte Costituzionale la norma è illegittima perché “si pone in contrasto con l’obiettivo del piano di rientro” stipulato tra Stato e Regione nel 2010.

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