Cassazione Sezione Penale
13/05/2021

Cassazione Penale - Sez. VI - sentenza n. 18901/2021 Condannato medico per rifiuto di atti d'ufficio

La Cassazione delinea i confini dell'obiezione di coscienza in caso di aborto farmacologico e precisa che l'ecografia finalizzata ad accertare il successo del processo abortivo non è coperta dalla scriminante perché non è un'attività diretta all'interruzione della gravidanza, ma meramente strumentale al accertare l'esito del procedimento e la salute della donna. Il medico che quindi rifiuta questo tipo di ecografia adducendo l'obiezione di coscienza commette il reato di rifiuto di atti d'ufficio.

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